Convenzioni

Imposte sul reddito

L. 2 aprile 1980, n. 202. Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana ed il Regno di Thailandia per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, con protocollo, firmata a Bangkok il 22 dicembre 1977 (Gazz. Uff. n. 148 del 31 maggio 1980). (Entrata in vigore il 31 maggio 1980)
Art. 1. Il Presidente della Repubblica e’ autorizzato a ratificare la convenzione tra la Repubblica italiana ed il Regno di Thailandia per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, con protocollo, firmata a Bangkok il 22 dicembre 1977.
Art. 2. Piena ed intera esecuzione e’ data alla convenzione di cui all’articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita’ all’articolo 28 della convenzione stessa. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Convenzione tra la Repubblica d’Italia ed il Regno di Thailandia per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito. Il Governo della Repubblica d’Italia ed il Governo del Regno di Thailandia Desiderosi di concludere una convenzione per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, Hanno convenuto quanto segue:
Capitolo I Campo di applicazione della convenzione
Art. 1. Soggetti
La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.
Art. 2. Imposte considerate
1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di ciascuno degli Stati contraenti, delle sue suddivisioni amministrative, o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di percezione.
2. Sono considerate imposte sul reddito tutte le imposte prelevate sul reddito complessivo o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall’alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull’ammontare complessivo degli stipendi o dei salari corrisposti dalla imprese, nonche’ le imposte sui plusvalori.
3. Le imposte attuali cui si applica la presente Convenzione sono in particolare: a) Per quanto concerne la Thailandia: I. – l’imposta sul reddito (the income tax); e II. – l’imposta sul reddito del petrolio (the petroleum income tax); (qui di seguito indicate quali “imposta thailandese”). b) Per quanto concerne l’Italia: I. – l’imposta sul reddito delle persone fisiche; II. – l’imposta sul reddito delle persone giuridiche; III. – l’imposta locale sui redditi ancorche’ riscosse mediante ritenuta alla fonte; (qui di seguito indicate quali “imposta italiana”).
4. La presente Convenzione si applichera’ anche alle imposte di natura identica o sostanzialmente analoga che verranno in seguito istituite in aggiunta o in sostituzione delle imposte attuali. Le Autorita’ competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche importanti apportate alle rispettive legislazioni fiscali.
Capitolo II Definizioni
Art. 3. Definizioni di carattere generale
1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:
a) il termine “Thailandia” designa il Regno di Thailandia;
b) il termine “Italia” designa la Repubblica d’Italia;
c) le espressioni “uno Stato contraente” e “l’altro Stato contraente” designano come il contesto richiede la Thailandia oppure l’Italia;
d) il termine “persona” comprende le persone fisiche, le societa’, le associazioni di persone e ogni ente che e’ considerato unita’ tassabile dalla legislazione fiscale vigente in ciascuno degli Stati contraenti;
e) il termine “societa’” designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che e’ considerato persona giuridica ai fini dell’imposizione;
f) le espressioni “impresa di uno Stato contraente” e “impresa dell’altro Stato contraente” designano rispettivamente un’impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente ed un’impresa esercitata da un residente dell’altro Stato contraente;
g) l’espressione “autorita’ competente” designa: 1) per quanto concerne la Thailandia, il Ministro delle finanze o il suo rappresentante autorizzato; 2) per quanto concerne l’Italia, il Ministero delle finanze.
2. Ai fini dell’applicazione della presente Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse e’ attribuito dalla legislazione di detto Stato contraente relativa alle imposte oggetto della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.
Art. 4. Domicilio fiscale
1. Ai fini della presente Convenzione l’espressione “residente di uno Stato contraente” designa ogni persona che, in virtu’ della legislazione di detto Stato, e’ ivi assoggettata ad imposta a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga.
2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica e’ residente di entrambi gli Stati contraenti, il caso viene risolto secondo le regole seguenti: a) detta persona e’ considerata residente dello Stato contraente nel quale ha un’abitazione permanente. Se essa dispone di una abitazione permanente in entrambi gli Stati contraenti, e’ considerata residente dello Stato contraente nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali); b) se non si puo’ determinare lo Stato contraente nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha un’abitazione permanente in alcuno degli Stati contraenti, essa e’ considerata residente dello Stato contraente in cui soggiorna abitualmente; c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati contraenti ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa e’ considerata residente dello Stato contraente del quale ha la nazionalita’; d) se detta persona ha la nazionalita’ di entrambi gli Stati contraenti, o se non ha la nazionalita’ di alcuno di essi, le autorita’ competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.
3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, le autorità competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.

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