L. 2 aprile 1980, n. 202. Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana ed il Regno di Thailandia per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, con protocollo, firmata a Bangkok il 22 dicembre 1977 (Gazz. Uff. n. 148 del 31 maggio 1980). (Entrata in vigore il 31 maggio 1980)
Art. 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione tra la Repubblica italiana ed il Regno di Thailandia per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, con protocollo, firmata a Bangkok il 22 dicembre 1977.
Art. 2. Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 28 della convenzione stessa. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Convenzione tra la Repubblica d'Italia ed il Regno di Thailandia per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito. Il Governo della Repubblica d'Italia ed il Governo del Regno di Thailandia Desiderosi di concludere una convenzione per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, Hanno convenuto quanto segue:
Capitolo I Campo di applicazione della convenzione
Art. 1. Soggetti
La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.
Art. 2. Imposte considerate
1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di ciascuno degli Stati contraenti, delle sue suddivisioni amministrative, o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di percezione.
2. Sono considerate imposte sul reddito tutte le imposte prelevate sul reddito complessivo o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi o dei salari corrisposti dalla imprese, nonche'
